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La Diffamazione Online

Facebook censurato

Questo articolo prende spunto dalle segnalazioni che riceviamo dai nostri utenti riguardo le offese che spesso si trovano a subire da parte di altri utenti. L’articolo è ripreso/ispirato dal testo di Valentino Sparato. Il tema è la diffamazione online e gli strumenti a nostra disposizione per tutelarci.

Prima di denunciare qualcuno ricordate che se non avete le prove sarà lui ad ottenere il risarcimento per la vostra infondata denuncia.

La prima cosa da ribadire è che l’offesa è un reato su internet come lo è per strada, alla televisione o sui giornali.
Esattamente come nella realtà, il problema è sempre provare quello che è stato detto e soprattutto l’identità di chi l’ha detto.

Non essendo questa la sede, non ci metteremo ad esaminare le distinzioni giuridiche per la qualificazione del reato ma ci concentreremo su alcuni aspetti pratici.

Se denuncio qualcuno per oltraggio – diffamazione – ingiuria – molestie devo stare attento: se non dimostro il reato non otterrò una sentenza favorevole ma peggio chi è stato citato può farmi a sua volta causa. In questo caso la vince perché è provato che io ho sostenuto una accusa infamante non provata.

L’indirizzo IP è un mito che aiuta molto volte ma non sempre: in ogni caso le indagini le fa Polizia Postale, lasciate perdere indagini casalinghe. Questo è tanto più vero considerando che su internet ci si presenta con uno pseudonimo: sia chi offende che chi è offeso potrebbe non essere riconoscibile. E’ vero anche che lo pseudonimo è protetto come il nome qualora identifichi una persona all’occhio della comunità: quindi occorre valutare caso per caso.

Altro mito da sfatare riguarda i gestori del sito: il gestore del sito non c’entra nulla. E’ bene ricordarlo. Le direttive europee si uniformano a questo principio (si veda il codice delle comunicazioni italiano) e non si può rendere un provider responsabile, così come il sig.re BIC non risponde di tutte le offese scritte con la sua biro.
Il gestore del sito però può aiutare a rimuovere il messaggio: non facendolo se ne assume ogni responsabilità. Prima però di agire contro il gestore del sito dovete mettervi in contatto con lui. Se siete furbi usate l’email o il telefono, e risolvetelo con una richiesta educata.
Se siete esasperati dalla non collaborazione del gestore solo una raccomandata vi aiuterà, se la scrive il vostro avvocato è meglio.

Le caratteristiche di internet e il reato

In linea di massima considerate che su internet la vita è la stessa di quella reale, quindi scagliarsi contro tutti non è certo un modo per convivere in armonia, anzi, è il modo migliore per ritrovarsi al centro di impensabili litigi.

Questo è dovuto al fatto che scrivere con una tastiera al computer sembra sempre qualcosa di più vicino al parlato che allo scritto, e le reazioni immediate, senza filtri dovuti dalla presenza della “controparte”. In un caso su tre è la pessima lettura di qualche scritto (a volte in buona fede) che fa nascere antipatie dure ad essere debellate.

Sia il parlato che lo scritto sono comunque fonte di reato: lo si ricordi.
Il difficile come sempre è dare prova dei fatti per ottenere protezione in giudizio.

Se in una comunità non siete ben accetti, non c’è santo: cambiatela.
E’ una delle possibilità di internet, anzi, fondatene una voi, così vi rendete conto della difficoltà di far convivere insieme tante persone.

Per i gestori la normativa non basta: alcune condizioni generali dovrebbero espressamente ribadire che i testi inviati potranno essere cancellati senza preavviso, è vietato promuovere il tabacco, medicinali, offerte di lavoro dipendente, cure dimagranti, violenza, pedofilia, intolleranza, ogni cosa illegale e irrispettosa di chiunque.

Siate determinati nell’usare il vostro potere legittimo di cancellare ogni testo contra legem.

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